Sarà dunque obbligo per ogni nuovo collaboratore che lavora con minori la verifica che non abbia mai commesso in passato reati contro minori, in particolare degli articoli 600 del Codice Penale.
Nel caso che dopo un controllo sia verificato che non è stato fatta la verifica del casellario giudiziario dei dipendenti alla Procura saranno elevate multe da € 10.000 fino a € 15.000.
Questa terribile spada di Damocle emessa in tempi brevissimi avrebbe impedito lo svolgimento di qualunque attività sportiva e bloccato le Procure, per risolvere la questione il Ministero ha emesso una circolare che addolcisce le responsabilità sminuendo quasi del tutto la legge stessa.
Così da lunedì, nonostante la legge, il Ministero assicura che non sarà fatto nessun controllo retroattivo rispetto ai dipendenti già assunti e che non saranno considerati quelli che lo fanno per volontariato.
Sempre per adesso sarà inoltre possibile effettuare un’autocertificazione sostitutiva da parte del lavoratore da consegnare al titolare della società sportiva o del presidente dell’associazione se ha contatti con minori con la seguente dicitura:
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
Estratto dalla circolare ministeriale.
“A partire da tale data, per la previsione di cui all’articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all’articolo 25 del richiamato T.U.al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori.”
Questo decreto attua quindi la direttiva Europea del 2011 emanata far emergere nelle Nazioni Europee poco attente la questioni di reati sessuali su minori e che non si sono dotate di normative proprie tutte quelle persone che, in malafede, continuano a lavorare nel’ambiente dei giovani nonostante abbiano già avuto una condanna per reati sessuali.
Nonostante la bontà del Decreto è un vero peccato che non sia retroattivo, per cui varrà solo da oggi in poi e quindi il titolare non potrà far controllare chi già opera nella sua associazione , restando per cui nel dubbio, inoltre c’è da far notare che le associazioni non sono state esentate dal pagamento del bollo della richiesta alla Procura che consiste in € 7,08 per ogni singola visura ( dimezzata se si può attendere oltre 2 giorni ) e che dura solo sei mesi.
RICHIESTA DEL CASELLARIO : QUI
Bastava invece che l’onere del controllo fosse stato imposto ai Comuni o più semplicemente all’Agenzia delle Entrate per evitare costi e sburocratizzare questa legge in realtà veramente molto utile e necessaria.